toga66La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo negli ultimi anni ha messo in luce, tra i principali filoni problematici italiani, L’ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI, soprattutto quelli civili, in conseguenza della quale sussiste un deficit grave di tutela dei diritti patrimoniali (ad avviso di molti in grado di incidere significativamente sul sistema economico, sulla competitività del sistema Paese e sulla capacità di attrarre investimenti internazionali).
La durata media dei processi penali appare invece tendenzialmente in linea con quella europea, tanto che il Governo italiano ha chiesto, a suo tempo, al Comitato dei Ministri la sospensione dell’osservazione del fenomeno.
In merito ai tempi lunghi della giustizia civile, la Corte di Strasburgo ha rilevato più volte l’esistenza di lacune strutturali dell’ordinamento nazionale, chiedendo l’adozione di misure risolutive a carattere generale, in grado di “riparare” il diritto retroattivamente e non solo per i ricorrenti.
Il rimedio interno alla lungaggine processuale costituito dalla legge Pinto n. 89/2001 è di tipo meramente indennitario, non interviene sul piano strutturale ed è giudicato insuffiente a garantire la tutela convenzionale. Secondo la Relazione del Governo sull’esecuzione delle sentenze Cedu 2006 (p. 55-56), a seguito della sentenza della Grande Chambre, Scordino e a. del 29 marzo 2006, la Corte EDU conserva il potere di intervenire in via sussidiaria ove il rimedio interno predisposto non si dimostri effettivo e i dati in proposito sono definiti “allarmanti”: i giudizi pendenti per violazione di durata ragionevole del processo sono infatti 1.100 e l’arretrato della Corte supera i 2.000 ricorsi.
Più o meno dichiaratamente, sono ispirate agli inviti del Consiglio d’Europa anche le numerose riforme del processo civile intervenute negli ultimi decenni, tutte motivate dall’intenzione di rendere il sistema italiano più rapido ed efficiente. Intenzione, dati alla mano, regolarmente delusa.
Se volessimo prospettare soluzioni, che sicuramente non dipendono da modifiche dei termini di decadenza nel codice di rito, a me vengono in mente due terreni (tra quelli “INTOCCABILI”) sui quali si potrebbe lavorare.

1) IL SISTEMA TARIFFARIO FORENSE
Alcuni economisti hanno contestato il sistema tariffario forense italiano, mettendone in luce, con interessanti argomentazioni, gli effetti negativi sul sistema produttivo, soprattutto in conseguenza dei tempi processuali, (V. F. GIAVAZZI, Lobby d’Italia, Bur, 2005, p. 5 ss., che riferisce interessanti comparazioni in materia di giustizia civile: la durata media di un procedimento di recupero credito è di 3-5 anni in Italia, 2-3 mesi in Olanda, 4-6 mesi in Danimarca, meno di un anno in Francia, poco più di un anno in Germania. Più in generale, la durata processuale italiana supera del 70% la media Ue. I tempi della giustizia producono effetti economici rilevanti: l’A. cita, ad esempio, una ricerca che ha dimostrato che nelle province in cui i tempi dei procedimenti sono più lunghi, le banche applicano tassi più elevati. Sugli effetti per il sistema produttivo delle inefficienze della giustizia, v. anche M. BIANCO, S. GIACOMELLI, Se la giustizia non aiuta le imprese, in www.lavoce.info, 26 ottobre 2006: le A. sostengono l’esistenza di relazione tra i dati relativi all’inefficienza del sistema “giustizia” e quelli relativi alla natalità e alla dimensione delle imprese).
Sotto accusa è, in particolare, il meccanismo di calcolo individuato dalla legge per la determinazione degli onorari di avvocato: se la parcella è il risultato della somma di moltissime singole tariffe applicate per altrettante singole prestazioni (memorie, studio della causa, udienze etc.), il sistema incentiva gli avvocati ad utilizzare i poteri di gestione tecnica della pratica per allungare i processi (Così, D. MARCHESI, Litiganti, avvocati e magistrati, Il mulino, 2003. V. anche ID., Professioni, farmaci e concorrenza dopo il decreto Bersani, in www.lavoce.info, 3 luglio 2006, in cui l’A. sostiene che la liberalizzazione Bersani non produrrà gli effetti virtuosi desiderati, se non sarà associata ad una formula di determinazione degli onorari a forfait).
In Germania gli avvocati sono remunerati forfetariamente rispetto alla causa e, a parità di causa, il loro compenso è più elevato di quello dei colleghi italiani: questo evidentemente li incentiva a chiudere le controversie il più rapidamente possibile, anche favorendo transazioni stragiudiziali. Una riforma efficace, prodromica di ogni riforma del processo civile, dovrebbe quindi separare il sistema di compenso degli avvocati dalle caratteristiche di svolgimento delle cause. Ragionando sulla stessa linea, la commissione tecnica per la spesa pubblica era giunta a proporre, accanto all’applicazione rigida della regola della soccombenza per il pagamento delle spese di lite, un meccanismo “ad orologeria” attraverso la definizione di un tempo standard per ciascun tipo di processo, con conseguente abbassamento del compenso per l’avvocato in caso di durata eccedente. Sarebbe stato molto divertente.
Ad avviso dell’Antitrust che si esprime senza mezzi termini, la fissazione di tariffe obbligatorie in deroga al libero mercato è da ritenersi ingiustificata poiché non riconducibile al perseguimento di un interesse generale: non ha infatti riscontro, nella teoria economica, l’idea che la qualità della prestazione sia assicurata da un prezzo predeterminato. Lo svantaggio è particolarmente evidente per i giovani professionisti che incontrano ostacoli nell’accesso al mercato (provvedimento 9 ottobre 1997, Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali; e successivamente, pareri del 5 febbraio 1999 su d.d.l. A.C. 5092/XIII legislatura; del 27 aprile 2005 su d.d.l. A.S. 3344/XIV legislatura; del 14 luglio 2005 sul schema di d.lgs., atto n. 543/XIV legislatura; e da ultimo, segnalazione del 16 novembre 2005).

2) USO DEI POTERI DIRETTIVI DA PARTE DEI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI
Goodnews: adottando un semplice decalogo comportamentale, il presidente del tribunale di Torino ha aumentato in modo notevole la produttività del suo ufficio giudiziario (riduzione del 33% del carico in 5 anni), senza risorse finanziarie aggiuntive, a parità di organico e a legislazione processuale invariata.
Il decalogo reca una serie di banali norme di comportamento (rivolte a giudici e cancellieri): per rendere più fruttuoso il tempo trascorso in udienza, si sollecitano la trattazione orale (da preferire a quella scritta) e l’esercizio effettivo del potere di direzione del processo che la legge affida al giudice (al quale è richiesto di conoscere approfonditamente il fascicolo, insieme ai legali); si promuove una tendenziale concentrazione di attività per cui tra un’udienza e l’altra non devono passare più di 40-50 giorni e i rinvii richiesti dalle parti devono essere concessi con parsimonia e solo se utili; in materia di istrutturia, si invita all’applicazione rigida delle norme procedurali, normalmente trascurate nella prassi: testimoni sentiti solo se necessario, nel numero minimo, su fatti e circostanze precisamente individuate; consulenti del giudice chiamati al rispetto dei tempi e a fornire documentazione adeguata della attività svolta in contraddittorio. Infine, il giudice deve adoperarsi ogniqualvolta gli paia opportuno per la conciliazione della lite, potere che gli è affidato dalla legge.
Al decalogo, si è aggiunto un sistema di incentivi minimi, con la soddisfazione di tutti: “per i magistrati, la menzione del contributo offerto da ciascun giudice per il conseguimento degli obiettivi nei pareri redatti per la progressione in carriera; per il personale amministrativo, l’inclusione del programma fra i cosiddetti progetti finalizzati concertati con i sindacati e rilevanti ai fini del premio di produttività previsto da Ccnl”.
Sollecitare lo scambio di buone prassi è molto “contemporaneo” ed “europeo”. Forse un po’ troppo per noi.

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